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Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
PREMESSO CHE:
- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
- trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
- verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);
- l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;
RITENUTO necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di diffusione;
RITENUTO altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. del 23 luglio 2005, n. 170);
VISTA l’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;
ACQUISITO in data 7 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sullo schema di Regolamento predisposto per gli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia;
VISTO lo schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli Ordini professionali;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.
DELIBERA
di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali:
ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003).
ARTICOLO 3 Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate negli articoli che seguono, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 4 Articolazione del Regolamento
Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, seguendo l’elenco della seguente tabella:
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N° allegato
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Denominazione del trattamento
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1
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Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
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2
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Gestione e tenuta dell’Albo e dei Registri, Elenchi dell’Ordine dei giornalisti
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3
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Gestione dei dati in materia disciplinare
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4
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Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
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5
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Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
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6
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Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
ARTICOLO 5 Norma di chiusura
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell’articolo 20, comma 4, D.Lgs. n. 196/2003, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Filippo Anastasi)
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IL PRESIDENTE
(Bruno Tucci)
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Allegato n.1
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
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- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto;
- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista); - D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- artt. 409 e ss. C.p.c. (Controversie individuali di lavoro – Tentativi obbligatori di conciliazione)
- D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241; - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Codice civile (artt. 2094-2134);
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- Legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti);
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53);
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212);
- Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- Legge 14 aprile 1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 );
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale come integrato e modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.C.M. n. 325/88 (Procedure per l’“attuazione del principio di mobilità” nell’ambito delle pubbliche amministrazioni);
- art. 653 C.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Comunicazioni dei dati a:
- organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
- enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
- compagnie di assicurazioni su richiesta dell’interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
- strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici);
- enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
- Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- strutture sanitarie competenti per visite fiscali e medico competente (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).
- Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili)
- Autorità giudiziaria (C.p. e C.p.p.);
- Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
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Descrizione del trattamento
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Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:
- dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione delle risorse umane; verifica dell’attitudine a determinati lavori; idoneità al servizio; assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette; avviamento al lavoro degli inabili; maternità; igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; equo indennizzo; causa di servizio; svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatorie e contrattuali; trattamenti assistenziali; riscatti e ricongiunzioni previdenziali; denunce di infortunio e/o sinistro; fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
- dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell’assistenza fiscale e dell’erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti;
- dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali;
- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative;
- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d’altro genere (obiezione di coscienza, dati di archivio);
- dati idonei a rivelare l’origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;
- dati sensibili e giudiziari che rilevano nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, collaboratori esterni. Inoltre, nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
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Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
Allegato n.2
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione e tenuta dell’Albo, dei Registri e degli Elenchi dell’Ordine dei giornalisti
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- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963 n. 69);
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni);
- D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.);
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- art. 49, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica per i profughi);
- artt. 19 e 30 C.p. (Interdizione dall’esercizio della professione);
- art. 348 C.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- art. 622 C.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- art. 653 C.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159);
- D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica delle procedure concorsuali);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale).
[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)::
- art. 68;
- art. 112, comma 2, lett. f).
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Comunicazioni dei dati a:
- Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza;
- Uffici Giudiziari competenti.
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Descrizione del trattamento
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- Gestione e tenuta dell’Albo
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:
- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio dei dati contenuti per legge nell’albo, elenco o registro;
- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell’albo, elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell’iscritto all’Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell’Autorità giudiziaria, che si riflettono sull’attività di gestione e tenuta dell’Albo da parte del Consiglio/Collegio;
- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all’Albo, Registro o Elenco.
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Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
Allegato n.3
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti.
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- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69);
- Documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti 29 luglio 1998, in G.U. 179/1998 (Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);
- Documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana dell’8 luglio 1993 (Carta dei doveri del giornalista);
- Documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana sottoscritto il 5 ottobre 1990 in collaborazione con Telefono Azzurro, aggiornato con delibera del 30 marzo 2006, in G.U. n. 264 del 13 novembre 2006 (Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia) e Vademecum ’95 (Documento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana sottoscritto il 25 novembre 1995 in collaborazione con Telefono Azzurro);
- Decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti dell’8 febbraio 2005 (La nuova Carta dei Doveri dell'informazione economica);
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 (Interdizione dall’esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione);
- art. 622 C.p. (Rivelazione di segreto professionale);
- Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all’art. 653 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare); - Codice civile e Codice di procedura civile;
- Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
- art. 67;
- art. 68;
- art. 71.
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione all’oggetto d’incolpazione dell’iscritto;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Comunicazioni dei dati a:
- Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per i provvedimenti di competenza;
- Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate funzioni, ove indispensabile;
- Uffici Giudiziari competenti.
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Descrizione del trattamento
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Descrizione del trattamento
Nell’esercizio dell’attività del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio volta ad accertare la commissione di un illecito deontologico da parte dell’iscritto e nell’attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il Consiglio/Collegio può acquisire dall’interessato, da enti pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.
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Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
Allegato n.4
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale
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- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69).
[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute;
- convinzioni politiche e sindacali;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.
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Descrizione del trattamento
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Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione l'applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa).
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Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
Allegato n.5
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
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- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69);
- norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell’Albo e del Registro o Elenco, ove previste;
- norme recanti disposizioni in materia di modifica dello status di iscritto all’Albo e/o Registro o Elenco;
- Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti.
[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
- art. 68, comma 2, lett. e);
- art. 86, comma ,1 lett. c);
- art. 95.
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Comunicazioni a :
- Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti;
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
- Organismi amministrativi incaricati dell’espletamento di procedure concorsuali e di formazione;
- Scuole di aggiornamento professionale;
- Scuole di formazione;
- Gestori strutture immobiliari ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.
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Descrizione del trattamento
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Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:
- dati sulla salute relativi agli iscritti all’Albo e/o al Registro e/o Elenco diversamente abili, ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere loro benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule di lezione);
- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni previste dalla legge;
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo svolgimento dei calendari delle lezioni.
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Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio
Allegato n.6
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DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
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Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell’Ente in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.
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- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69);
- Codice civile; Codice di procedura civile;
- Codice penale; Codice di procedura penale;
- R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);
- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul Processo Tributario);
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni);
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D.M. 8 maggio 1997, n. 187 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria);
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, Legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);
- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260);
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici;
[*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni]
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
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Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
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TIPI DI DATI TRATTATI
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Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
- origine etnica;
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere; - vita sessuale;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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OPERAZIONI ESEGUITE
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Trattamento “ordinario” dei dati, in particolare:
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Raccolta: presso gli interessati e presso terzi. Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
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Particolari forme di trattamento:
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Comunicazioni a :
- Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giursdizionale;
- Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva;
- liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
- compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni;
- altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel contenzioso.
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Descrizione del trattamento
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Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.
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