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Dibattito sulla diffamazione

Su il Sole 24 ore uno spunto di riflessione, specie nella parte finale in neretto.

Talvolta i mutamenti rilevanti in una materia sono segnalati da fatti inusuali, che una volta inseriti in un contesto, lasciano intendere che davvero “qualcosa è cambiato”.

Lo scorso 8 ottobre il Procuratore di Milano aveva emesso un comunicato stampa con cui segnalava ai suoi sostituti il principio contenuto in una sentenza della Corte Europea che, un paio di settimane prima, aveva condannato l’Italia per avere inflitto quattro mesi di reclusione (sospesa condizionalmente) e un elevato risarcimento a Maurizio Belpietro per un articolo comparso su Il Giornale da lui diretto. Secondo Strasburgo, infatti, l’alto indennizzo e la sanzione detentiva, in assenza di circostanze eccezionali, violano la libertà di espressione.

Bruti Liberati invita così i magistrati inquirenti di Milano a segnalargli proprio quelle «circostanze eccezionali» (in particolare istigazione all’odio razziale o l’incitamento alla violenza, ma forse anche i casi più gravi di diffamazione) che renderebbero proporzionata la richiesta di una pena detentiva.

Tutto ciò accadeva mentre lo giorno la Corte Europea condannava di nuovo l’Italia per aver irrogato due mesi di reclusione (reato peraltro dichiarato prescritto dalla Cassazione) a Antonio Ricci, a causa della diffusione di un “fuori onda” durante il programma televisivo Striscia la notizia. Anche qui la motivazione è la stessa: la pena detentiva, pur non eseguita, va esclusa, a meno che non ricorrano situazioni straordinariamente rilevanti.

La lettura del comunicato di Bruti Liberati stimola alcune riflessioni.

Anzitutto, a conferma dell’influenza raggiunta dalla giurisprudenza europea, la richiesta di pena detentiva presso la Procura di Milano dovrebbe diventare da regola a eccezione. È stata sufficiente la prima sentenza contro l’Italia – benché parte di un cospicuo indirizzo – per convincere il capo dell’ufficio a cercare una strada per uniformarvisi ed evitare il carcere per i “peccati di penna”.

Inoltre, questo intervento, agli occhi del lettore minimamente istruito sul tema, mette in risalto l’incompatibilità tra i principi dettati da Strasburgo e la legge italiana, che prevede pene altissime per il caso classico della diffamazione a mezzo stampa (da uno a sei anni) e lascia al libero apprezzamento del giudice la determinazione del risarcimento dei danni morali, senza un tetto né una legge che ne individui i criteri.

Infine, il comunicato sembra quasi voler anticipare gli effetti della riforma della disciplina sulla stampa, approvata alla Camera il 17 ottobre e ora all’esame del Senato. Il nuovo testo, infatti, accogliendo una richiesta del mondo giornalistico che si era fatta pressante dopo il caso Sallusti, elimina del tutto la pena della reclusione per la diffamazione anche a mezzo stampa, sostituendola con una pena pecuniaria di notevole entità (da 5.000 a 10.000 euro, in caso di attribuzione di un fatto determinato), la pubblicazione della sentenza, nuove regole sulla rettifica e, in caso di recidiva, l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione.

 

La direzione non è sbagliata, ma il pendolo del legislatore sembra essersi spinto troppo in là: una ponderata riflessione sui principi costituzionali ed europei avrebbe forse suggerito di mantenere la pena detentiva per i casi più gravi, quali le diffamazioni “seriali” o fondate su fatti di cui il giornalista conosce la falsità.

Infatti, se l’ampiezza della libertà di parola attesta il tasso di democrazia di un ordinamento, la tutela della reputazione ne dimostra il rispetto per la dignità della persona. E nell’Italia di questo affannato 2013 non si sente il bisogno di cedimenti su questo punto.

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