tribunale

Il 5 giugno a Roma, nella sede nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e il 6 giugno, nella Sala Tobagi della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Ossigeno per l’Informazione ha replicato il corso di aggiornamento professionale ”Rettifiche e diffamazione” per il quale sono riconosciuti dieci crediti formativi. Il corso era stato replicato già il 7 maggio e il 28 maggio e, in considerazione delle numerose iscrizioni in lista di attesa, sarà ripetuto in date da precisare dopo la pausa estiva. Durante i corsi, dopo le relazioni di Alberto Spampinato e di Giuseppe Federico Mennella, si è dato molto spazio alle domande dei giornalisti partecipanti agli avvocati che hanno affiancato, a turno, i relatori. Ecco di seguito alcune domande e risposte.

Domande rivolte il 5 giugno all’avvocato Andrea di Pietro
Come si può contestare la diffamazione a un giornalista?
I giornalisti possono essere denunciati penalmente per diffamazione, oppure possono subire una causa civile per risarcimento danni. L’azione civile e l’azione penale possono essere trattate unitamente dal Giudice Penale, oppure possono essere esperite anche separatamente nello stesso momento, ma questo viene fatto di rado, poiché può verificarsi un contrasto di giudicati (civile e penale), possibile nel nostro sistema.
Chi paga le spese legali quando viene dimostrata l’infondatezza di una querela?
Innanzitutto bisogna dire che la querela per diffamazione comporta, per chi la propone, dei costi legali molto inferiori a quelli necessari per promuovere una causa civile per danni. Bisogna sapere che se, alla fine, la sentenza riconosce implicitamente l’infondatezza della querela, e che quindi l’intero procedimento si è basato su presupposti inesistenti, al solo scopo di limitare il lavoro del cronista, non è automatico che il querelante si debba fare carico delle spese processuali sostenute dal giornalista. Il querelato deve chiederlo, e il giudice decide se imporre o meno al querelante il pagamento delle spese processuali. In sede civile, invece, le spese seguono la soccombenza (chi perde paga le spese all’altro), tuttavia spesso accade che nonostante la richiesta di danni venga respinta, le spese vengano compensate fra le parti. Solitamente quando la diffamazione viene contestata in sede penale, il querelante si costituisce parte civile nello stesso processo penale per chiedere il ris¬¬arcimento del danno causato dalla presunta diffamazione. Anche se il giudice assolve pienamente il giornalista-imputato, questi dovrà retribuire il proprio avvocato senza che tali esborsi gli siano mai restituiti, mentre al querelante che si è costituito parte civile nel processo penale, in caso di “sconfitta”, la causa non costerà nulla di più delle spese legali che ha sostenuto.
Quando arriva in redazione una richiesta di rettifica, il giornalista autore dell’articolo deve esserne informato?
Dovrebbe esserlo, a rigor di logica, ma a volte l’autore dell’articolo non viene a sapere che è stata chiesta una rettifica. L’articolo 8 della legge sulla stampa non prevede l’obbligo che il giornalista autore sia informato. Secondo la legge, è il direttore che si deve occupare della rettifica, pubblicandola così com’è stata scritta. Una sentenza della Cassazione del 2008 ha chiarito che il direttore ha il dovere di pubblicare la rettifica chiesta ai sensi della legge sulla stampa senza sindacare il suo contenuto. La rettifica può essere legittimamente sindacata solo nel caso in cui non rispetti i vincoli previsti dalla legge stessa, ad esempio nella lunghezza, che deve superare le trenta righe, o nel caso in cui il suo contenuto sia suscettibile di incriminazione penale. Va ricordato che in base alla legge attuale solo il direttore di una testata di stampa è responsabile per un articolo diffamatorio o presunto tale pubblicato sulla testata che dirige, mentre il direttore di una testata web non ha questa responsabilità, che ricade esclusivamente sull’autore. Ciò perché l’art. 57 del codice penale e la legge del 1948 si applicano esclusivamente alla carta stampata. Per le emittenti radiotelevisive questi obblighi sono stabiliti in diversa forma da altre norme. Il disegno di legge di riforma della legge sulla stampa in discussione al Senato, fra l’altro, si propone di sanare questa disparità estendendo esplicitamente l’applicazione delle regole sancite dall’art. 57 c.p. e dalla legge del ’48 anche a radio, televisione e Internet.
A una querela che si ritiene temeraria, ingiusta, si può rispondere con un’altra querela?
Non è così semplice. Certo, si può proporre una controquerela per calunnia, se ci sono gli estremi, ed è bene farlo soprattutto quando la querela è stata archiviata e quindi il processo non si è neppure aperto. Purtroppo la controquerela è una pratica poco attuata dai giornalisti, a causa dei costi e dei tempi lunghi della giustizia.
Cosa succede quando una querela riguarda un articolo firmato con uno pseudonimo?
In questi casi la querela viene presentata nei confronti del direttore e dell’autore ignoto che si nasconde sotto lo pseudonimo. Nella fase delle indagini si chiede al direttore di rivelare il nome del vero autore. Se non lo rivela, si assume la piena responsabilità penale dell’articolo. Quindi sarà processato non solo per omesso controllo, ma anche per concorso nella diffamazione con autore rimasto ignoto. In tal caso viene contestato il dolo eventuale, cioè l’accettazione indifferente che l’articolo sia diffamatorio.

Domande rivolte il 6 giugno all’avvocato Gianluigi Abbruzzese
Il giornalista come apprende di essere stato querelato?
Ufficialmente, il giornalista viene informato con la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, attraverso il quale riceve il capo d’imputazione e il fascicolo processuale contenente il nominativo del querelante e l’indicazione del presunto articolo diffamatorio. Un po’ prima, il giornalista riceve l’invito degli inquirenti, di solito dai carabinieri, di fornire le proprie generalità, di nominare un difensore e di eleggere il proprio domicilio. In questa occasione può apprendere in via informale perché e da chi è stato querelato, ma senza conoscere gli atti processuali.
Prima di essere rinviato a giudizio il giornalista viene interrogato dal pm?
Quasi mai. Se ciò avviene, sono gli organi di polizia giudiziaria a interrogarlo.
Ci sono differenze nei tempi di presentazione della querela per un articolo pubblicato su carta stampata e uno pubblicato on line?
Sì, bisogna fare principalmente due distinzioni. Per l’articolo stampato, si ha tempo 90 giorni per presentare la querela, presso la procura dove il giornale ha sede. Invece per un articolo pubblicato on line il presunto reato è permanente, almeno fino a quando l’articolo non viene eliminato dal web. Dunque il tempo a disposizione per presentare la querela contro gli articoli web è potenzialmente illimitato. Inoltre la querela può essere presentata e depositata presso la Procura del distretto giudiziario in cui si trova chi si ritiene diffamato quando legge l’articolo on line. Invece i tempi di prescrizione, per un articolo on line giudicato diffamatorio, partono comunque dal giorno della sua pubblicazione on line.

9 giugno 2014 – Ossigeno per l’Informazione

Link: http://www.ossigenoinformazione.it/2014/06/rettifiche-e-diffamazione-alcune-risposte-degli-esperti-legali-45459/#sthash.AKfyfji8.dpuf

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